Statuto del Centro Studi Pietro Ebner

Art.1 - Scopi del centro

  1. Il “Centro studi Pietro Ebner” è un’istituzione culturale con scopi scientifici (esclusa ogni finalità politica o di lucro) che si propone, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nei modi che gli organi del Centro riterranno adeguati, di:
    1. promuovere gli studi e potenziare la ricerca scientifica, favorendo i contatti e gli incontri fra studiosi;
    2. incoraggiare ogni ricerca scientifica diretta ad approfondire, con il metodo comparato, la conoscenza storica dei rapporti tra il Cilento e le altre regioni dell’area mediterranea;
    3. sensibilizzare le amministrazioni locali e i cittadini al rispetto dell’ambiente ed alla tutela della natura e del territorio e svolgere ogni altra attività necessaria a suscitare, specie nei giovani, interesse per la cultura locale;
    4. promuovere la pubblicazione di saggi, testi e documenti;
    5. organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari di studio e corsi, con attribuzione di borse;
    6. costituire una biblioteca specializzata, conforme ai suoi scopi;
    7. costituire un archivio, con documenti originali ovvero riprodotti su pellicola, supporti cartacei, magnetici o altro;
    8. costituire varie sezioni di lavoro, in conformità con i suoi scopi;
    9. pubblicare i “Quaderni del Centro studi Pietro Ebner”.
  2. Il centro ha sede in Ceraso
  3. Il Centro può ricevere l’adesione di istituti e di altri centri studi, del Cilento, italiani o stranieri, le cui attività di ricerca abbiano scopi analoghi; può aprire sezioni dislocate in altre località del Cilento; può aderire ad altri centri o istituti, italiani o stranieri, che abbiano analoghe finalità.

Art.2 - Patrimonio

  1. Il patrimonio del Centro è costituito:
    1. da un patrimonio iniziale di £ 1.400.000;
    2. dai beni mobili ed immobili di proprietà del Centro;
    3. da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche ed enti elargiti per la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
    4. da eventuali eccedenze di bilancio destinate a incrementare il patrimonio;
    5. da una biblioteca specializzata aperta al pubblico.

Art.3 - Entrate

  1. Per il raggiungimento dei propri scopi il Centro dispone:
    1. delle quote sociali;
    2. di sovvenzioni e contributi elargiti da privati ed enti;
    3. dei proventi delle iniziative promosse dal Centro.

Art.4 - Organi

  1. Sono organi del Centro: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Segretario generale ed il Comitato scientifico.

Art.5 - Soci

  1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
    1. Fondatori
    2. Ordinari
    3. Benemeriti
    4. Corrispondenti
  2. Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione del Centro.
  3. Sono soci ordinari coloro le cui domande di ammissione sono accolte dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
  4. Sono soci benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemerenze pubblicando testi scientifici che rientrano nelle finalità statutarie o in elargizioni per il potenziamento dell’attività sociale del Centro, ottengono tale qualifica dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
  5. Sono soci corrispondenti coloro che svolgono attività di ricerca conforme ai fini dell’Associazione nel Cilento, in Italia e all’estero, cittadini italiani e stranieri. La qualifica di socio corrispondente viene conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. I soci corrispondenti non partecipano all’Assemblea dei soci.
  6. La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione. L’esclusione nei confronti dei soci è pronunciata, sentito l’interessato, dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione solo per gravi motivi attinenti al decoro e al prestigio del Centro.
  7. Il socio può recedere dal Centro mediante comunicazione al Consiglio di amministrazione fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del Centro

Art.6 - Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari che siano in regola con gli obblighi sociali e dai soci benemeriti. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante invito scritto contenente il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della seduta con almeno 15 giorni di preavviso.
  2. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per:
    1. approvare la relazione morale e i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio di amministrazione;
    2. nominare e revocare i soci;
    3. fissare le quote sociali;
    4. eleggere il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti;
    5. deliberare sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
  3. L’Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
  4. Le riunioni dell’Assemblea in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.
  5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
  6. Le votazioni hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.
  7. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare:
    1. sulle modifiche dello statuto, con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti;
    2. sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Art.7 - Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei soci ordinari e benemeriti ed è composto da sette membri, che possono essere rieletti.
  2. Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio di amministrazione:
    1. il Sindaco del Comune di Ceraso;
    2. il Presidente della Comunità montana del Gelbison e Cervati;
    3. il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
    4. un rappresentante della famiglia Ebner.
  3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e, dopo la scadenza, rimane in carica solo per la ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio. L’Assemblea dei soci sostituisce il consigliere che viene eventualmente a mancare in occasione della sua prima seduta.
  4. Le deliberazione del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengano almeno cinque dei suoi componenti.
  5. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, il Consigliere delegato ed il Segretario del Consiglio di amministrazione; nomina il Segretario generale, che può essere scelto al di fuori dei membri del Consiglio; redige ed approva il regolamento interno ed il regolamento organico del personale dipendente; esamina le richieste di iscrizione al Centro, quelle di adesione di altri enti (centri studio, associazioni e istituti culturali senza finalità di lucro), nonché le proposte di adesione ad altri enti italiani o stranieri.
  6. Il Consiglio di amministrazione assolve agli scopi del Centro, assume e licenzia il personale secondo le norme del relativo regolamento e ne determina il trattamento, raccoglie e amministra i fondi del Centro.
  7. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. Il Presidente deve convocare entro quindici giorni il Consiglio, quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, provvedono direttamente i consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
  8. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Consigliere delegato.

Art.8 - Presidente

  1. Il Presidente rappresenta il Centro in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi e in giudizio; ha la firma sociale, mantiene l’osservanza dello Statuto, sottoscrive i conti. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione; può delegare determinate sue funzioni e nominare procuratori e mandatari.
  2. In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell’interesse del Centro, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.
  3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Vicepresidente.

Art.9 - Segretariato generale

  1. Il Segretario generale ha la responsabilità della direzione scientifica del Centro, partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo, propone al Presidente ed al consiglio di amministrazione le iniziative attinenti alle attività scientifiche e ne cura l’esecuzione. Il segretario generale può disporre per le spese di ordinaria amministrazione di un fondo assegnatogli ogni anno dal Consiglio di amministrazione con rendiconto in sede di bilancio annuale.
  2. Il Segretario generale è coadiuvato da un comitato scientifico, del quale possono far parte studiosi ed esperti che abbiano interessi culturali «cilentani».
  3. Il Segretario generale può avvalersi di un ufficio di segreteria, che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su sua proposta.

Art.10 - Consigliere delegato

  1. Il Consigliere delegato coadiuva il Presidente e il Consiglio di amministrazione nella amministrazione del Centro, esegue le disposizioni date dagli organi predetti; provvede a tutti gli atti obbligatori che non spettino ad altri organi, propone i provvedimenti e le iniziative che ritenga utili al Centro.

Art.11 - Segretario del consiglio

  1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione predispone i bilanci preventivo e consuntivo, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio e collabora con il Presidente trattando affari determinati in base ad esplicita delega.

Art.12 - Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri ed ha il compito di vigilare e controllare in qualsiasi momento la regolare tenuta dei conti del Centro e di riferire al Consiglio e all’Assemblea in ordine al bilancio.
  2. I revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea e sono rieleggibili. L’Assemblea sostituisce il membro che viene eventualmente a mancare in occasione della sua prima seduta.
  3. Il Collegio dei revisori, che dura in carica cinque anni, elegge tra i propri membri il Presidente.

Art.13 - Gratuità degli incarichi

  1. Presidente, Consiglieri. Revisori dei conti svolgono la loro attività amministrativa gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto del Centro.

Art.14 - Esercizio finanziario

  1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio di amministrazione, al termine di ogni anno, redige un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

Art.15 - Rapporti con il ministero dei Beni Culturali

  1. Il Consiglio di amministrazione invia annualmente al Ministero dei beni culturali e ambientali una relazione sull’attività svolta dal Centro, nonché la comunicazione delle nomine del Presidente e del Segretario generale.

Art.16 - Disposizioni finali e transitorie

  1. Il patrimonio del Centro non può essere alienato senza una motivata deliberazione da parte dell’Assemblea dei soci e tenuto conto delle indicazioni degli eventuali donanti.
  2. In deroga a quanto previsto dalle norme statutarie, la prima nomina dei consiglieri viene fatta dai soci fondatori nell’atto costitutivo dell’Associazione.